Trasportare le bici in auto si può: ecco come

Trasportare bici in auto si può ma è necessario osservare le regole previste dal codice della strada.  La normativa di riferimento che riguarda il trasporto delle biciclette è: il codice della strada (art. 61 e art. 164); le direttive del Ministero dei Trasporti e della Navigazione emanate il 27 novembre 1998. Innanzi tutto diciamo che i portabici per auto sono equiparati ai portapacchi così come i portasci e vengono considerati accessori leggeri e amovibili e che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo.  Il portabici e la bici devono essere sistemati in modo da: utilizzare sempre strutture portabici omologate contraddistinte dalla marcatura CE (numero di omologazione CE, preceduto dalla sigla dello Stato che ha rilasciato l’omologazione) e munite di istruzioni di montaggio; evitare la caduta o il distacco del carico; non devono ridurre in alcun modo la visibilità del conducente o impedirgli la manovra; devono essere visibili le segnalazioni a braccio; non devono essere in alcun modo oscurati i dispositivi di illuminazione; devono essere leggibili la targhe di identificazione del veicolo. (Non è consentito replicare le targhe con dispositivi autocostruiti); le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l’esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

Il carico può sporgere posteriormente fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso. Ecco un esempio: se la tua auto è lunga 3,6 metri, macchina e sporgenza del carico devono avere una lunghezza totale di 4,68 metri, ovvero la parte sporgente del carico non deve superare 1,08 metri. La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere i 12m. Il codice della strada prescrive che la larghezza massima di un autoveicolo è di 2,55 metri senza comprendere gli specchietti retrovisori purché mobili. Tuttavia il carico (nel nostro caso la bicicletta) può sporgere al massimo 30 cm per lato misurando dalle luci di posizione anteriori o posteriori. Quindi se ad esempio la tua auto è larga 180cm, la larghezza massima è di 180+30+30 = 240cm. Nel caso decidi di montare un portabici da tetto devi sapere che l’altezza massima consentita dal codice della strada per qualsiasi autoveicolo è di 4 metri (art.61-1b). Nel caso dei portabici da tetto siamo ampiamente al di sotto.

La violazione di una qualsiasi delle prescrizioni comporta una multa che varia da 85 a 338 euro e il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida che deve essere annotata nel verbale di contestazione (art.164 del CdC).

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