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La copertura assicurativa dell’auto copre i danni causati a terzi anche in caso di incidente in un’area carrabile privata aperta al traffico pubblico priva di particolari limitazioni di accesso. A ricordare quest’importante principio è stata la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 29016 del 22 luglio 2022. Nel commentare gli effetti del pronunciamento, gli esperti del periodico All-In Giuridica del gruppo Seac evidenziano: l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile è ammessa quando l’incidente sia avvenuto su strade o aree a uso pubblico oppure su aree ad esse equiparate. Si intendono, così, quelle arterie che, seppur di proprietà privata, siano accessibili a una molteplicità indifferenziata di persone.
Nel caso in oggetto un automobilista piemontese si era visto rigettare in due gradi di giudizio la richiesta di risarcimento nei confronti della propria compagnia assicurativa per un incidente provocato in un cortile. Il Giudice di Pace di Pinerolo prima e il Tribunale di Torino poi lo avevano condannato alla rifusione diretta. Rifacendosi a precedenti pronunciamenti, nella sentenza gli Ermellini ricordano: “Questa Corte Suprema ha più volte stabilito che la natura privata del luogo ove si è verificato un incidente da circolazione di veicoli, non è di per sé incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell’esperibilità dell’azione diretta”, nei confronti dell’assicurazione. Per i giudici, quindi, “è indifferente la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l’uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l’apertura dell’area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico”. (ANSA).