Rumori molesti (anche musica alta): cosa dice il Codice della Strada

Attenzione all’entità del volume prodotto dall’autoradio: “sforare” può costare caro. Tanto dal punto di vista pecuniario, quanto penale. I “fracassoni” dell’Hi-Fi rischiano fino a tre mesi di arresto, oppure una multa fino a 309 euro. È chiaro che questi estremi non riguardano tutti gli amanti della musica in auto (l’adozione degli impianti stereo è pressoché universale), ma – appunto – esclusivamente quanti, provvisti di un impianto dalla particolare potenza di emissione, non sanno rinunciare ad… esibirne le potenzialità, magari (e anche questo, dal punto di vista del legislatore, come vedremo, è un caso di specie) circolando con i finestrini abbassati.

Riservare la necessaria cautela nella modulazione del volume dello stereo potrebbe essere una cosa ovvia; in effetti, se la legge vi ha messo mano, prescrivendone i limiti ed indicando specifiche sanzioni per chi non osservi gli obblighi, ciò significa che i “rumori musicali” siano equiparabili ad altre fonti sonore che, se non utilizzate con attenzione, finiscono per recare disturbo agli altri. A questo proposito, è utile conoscere in quale modo il legislatore si è occupato della questione dei rumori che – qualora eccessivi – configurino il reato di disturbo della quiete pubblica, secondo l’art. 659 del Codice penale (come vedremo). In tema di circolazione, ciò viene contenuto negli artt. 155 del Codice della Strada, inerente le norme di comportamento, e 350 del Regolamento di attuazione del medesimo.

Nel dettaglio, l’art. 155 CdS (“Limitazione dei rumori”), in cui si specifica che “Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa”, al comma 3 prescrive, appunto, che “Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità  fissati dal regolamento”. Per chi viola uno dei cinque commi indicati (oltre a quanto riportato, si fa riferimento anche ai dispositivi silenziatori ed ai sistemi di allarme acustico, ovvero gli antifurto) c’è, secondo il comma 5, una sanzione amministrativa che va da 41 euro a 168 euro.

 

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