Cosa si può fare e non fare, le nuove faq del Governo sugli spostamenti durante l’emergenza Covid

Dagli spostamenti alla possibilità di usare l’auto anche tra non conviventi. Il Governo ha pubblicato le nuove faq in merito all’emergenza Covid.

Possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), ma solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. E’ quanto si legge nelle Faq del Governo. Naturalmente, “la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo”. La sussistenza dei requisiti potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Sì agli accompagnatori per gli spostamenti tra regioni
Se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici. Lo spiegano le Faq del Governo. Nel caso in cui l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la mascherina. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato.

Si può usare l’automobile “con persone non conviventi”, purché davanti ci sia solo il guidatore e due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori.

Da rossa in altre zone per lavoro, necessità o salute
Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla rossa (quindi arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, “esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute”. È inoltre consentito “se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista”. Lo spiegano le Faq del Governo.

Sì ad asporto fino 22, non a bar senza cucina o simili
“La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)”. E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo, nello specifico per tutte le aree. “La consegna a domicilio – si legge ancora – è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti”. Nelle sezioni sulla zona arancione e rossa viene aggiunto che “è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati”.

Sì a spostamenti tra regioni per funerali parenti
Si agli spostamenti tra regioni di diverso colore per i funerali dei parenti. Lo prevedono le Faq del Governo. “La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto – si legge nelle Faq – sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19”.

Sì a sport all’aperto nei circoli in zona gialla
“È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli”. E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo.

Sospeso in zona gialla servizio musei e luoghi cultura
Nella zona gialla “il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso”.

Sì a caccia e pesca in area gialla, vietate in zona rossa
L’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all’interno dell’area gialla; consentite in area arancione solo nell’ambito del proprio Comune; vietate in area rossa. E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo.

Sì a funzioni religiose. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo con le rispettive confessioni. Nello specifico per tutte le aree. Sono consentite anche le tumulazioni e le sepolture rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento. Inoltre è possibile spostarsi in altre Regioni a prescindere dal colore per partecipare a un funerale di un parente. “La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto – si legge nelle Faq – sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19”.  (ansa)

Leggi il precedente

A Bari 41mila violazioni del codice stradale solo nel Murattiano

Leggi il successivo

Prezzi di box e posti auto, in calo in tutta Italia. Bari in controtendenza

Lascia un Commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *