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L’articolo 158, nella parte finale, si occupa delle note dolenti: le sanzioni per le violazioni dei divieti. Sono previste due fasce di multe differenti:
- violare uno qualunque dei divieti di sosta e fermata, nonché violare il divieto di sosta relativo a spazi e carreggiate riservate ai mezzi pubblici e ai mezzi di persone invalide, comporta una multa da un minimo di 40 euro ad un massimo di 164 euro, per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, e una multa da un minimo di 85 euro ad un massimo di 338 euro per tutti gli altri mezzi;
- tutte le altre previsioni dell’articolo, se violate, portano ad una multa che può essere pari nel minimo ad euro 24 e nel massimo ad euro 98, per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, mentre può andare da un minimo di euro 41 ad un massimo di euro 169 per tutti gli altri mezzi.
Attenzione, perché si tratta di sanzioni giornaliere, che possono essere applicate, e quindi conteggiate, tante volte quanti sono i giorni di calendario per i quale prosegue la violazione.
Le sanzioni previste dall’art. 158 C.d.S. possono essere impugnate, come ogni altra multa, davanti al Giudice di Pace oppure davanti al Prefetto. Le motivazioni per contestare possono essere diverse. Di solito le più fondate sono quelle che riguardano la mancanza di segnale del divieto, oppure un cartello poco visibile o magari un’errata indicazione di giorni ed orari, nel caso di divieto di sosta collegato a determinati eventi (tipicamente, il lavaggio della strada).