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Resta in vigore la norma del Codice della strada che prevede l’applicazione automatica della revoca della patente al guidatore che in stato di ebbrezza provoca un incidente, anche in mancanza di feriti o danni, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 194 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, ritenendo che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida al reato di guida in stato di ebbrezza costituisca una misura sanzionatoria non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell’illecito commesso.
La Corte ha evidenziato che nell’impianto sanzionatorio del reato vi è una progressione crescente, graduata sulla base del livello del tasso alcolemico con la previsione della sospensione della patente di guida per un periodo di durata via via più esteso. Al culmine di questa progressione vi è la condotta più grave di tutte, per la quale è prevista la revoca della patente: è quella di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all’1,5 g/l, in una condizione tale da compromettere il controllo dell’autovettura provocando così un incidente stradale. Ciò costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, anche quando l’incidente stradale non provochi lesioni alle persone o il decesso delle stesse. È quindi sempre giustificata la revoca della patente per la maggiore pericolosità di tale condotta rispetto alle ipotesi non così aggravate.
La revoca della patente di guida – osserva la Corte – non costituisce un automatismo sanzionatorio indifferenziato, bensì una misura coerente con la finalità preventiva della sanzione, perché evita che si ricrei tale situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo. Essa persegue una finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento, ed ha una funzione rieducativa, perché impone al condannato di sostenere nuovamente l’esame che lo abilita alla guida, attivando così un processo virtuoso di correzione tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione. La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Milano e riguardava il caso un agente di commercio che aveva perso il controllo della sua auto ed era finito contro il guard rail, senza provocare danni a nessuno. Ma alla prova del palloncino era risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e per questo era stato condannato dal tribunale di Milano a 8 mesi di arresto e 7.200 euro di ammenda : tenuto conto che non c’erano feriti e che si trattava di un incensurato, il giudice che gli aveva sospeso la pena, ma era comunque scattata la revoca della patente di guida in quanto sanzione amministrativa accessoria automatica alla condanna. Sanzione che nel caso in questione, visto il mestiere dell’uomo, era finita per incidere sulla sua stessa capacità lavorativa. Ne dà notizia l’Ansa.