Nuovo Codice della strada, in vigore dal 14 dicembre: ecco cosa cambia

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Il nuovo codice della strada, fortemente voluto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sarà in vigore da sabato 14 dicembre. Ecco quali sono le novità in una breve e semplice guida.

Neopatentati, i veicoli che potranno guidare e le restrizioni – Il nuovo codice della strada ha innalzato la potenza delle auto che i neopatentati potranno guidare per i primi anni. Le norme permetteranno ai più giovani di mettersi alla guida di veicoli con una potenza fino a 75 chilowatt per tonnellata. Un’eccezione riguarda i veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente, e con particolari caratteristiche sulle emissioni), anche elettrici o ibridi plug-in. Per questa categoria è concessa una deroga che permette di arrivare alla potenza massima di 105 kilowatt per tonnellata. Ma se da un lato il governo fa concessioni, dall’altra aumenta le restrizioni. Infatti, al di là dell’età del neopatentato, i punti decurtati dal saldo della patente saranno raddoppiati rispetto agli altri automobilisti. Questo inasprimento non colpisce i periodi di mini-sospensione.

Che cos’è la mini-sospensione? – La mini-sospensione è un vero e proprio provvedimento che le autorità (la polizia stradale) devono contestare al conducente su strada. È uno stop temporaneo per chi è alla guida. La novità è stata calibrata anche sulla base dei dati. Si applica solo a chi ha meno di 20 punti: ovvero il 2,1% fra tutti i guidatori.
Alcol e droga, le sanzioni e i test salivari – Le sanzioni sono graduate in base al tasso alcolemico del conducente del veicolo e al suo stato di guidatore “esperto” o neopatentato. In sostanza, si dovrà pagare di meno se si verrà fermati con un tasso alcolemico minore. Infatti, con un tasso alcolemico sopra 0,5 g/l ma sotto gli 0,8 g/l la sanzione andrà da 543 a 2.170 euro. In più ci sarà la sospensione della patente da tre a sei mesi e la decurtazione di 10 punti. Se si superano gli 0,8 g/l ma si è sotto gli 1,5 g/l scatta l’ammenda da 800 a euro 3.200, ma non solo: c’è l’arresto fino a sei mesi, la sospensione della patente fino a un anno e la sottrazione di 10 punti. Oltre gli 1,5 g/l la soglia minima della sanzione si alza a 1.500 a euro ma può arrivare fino a 6 mila euro.
L’arresto – Lo stesso discorso vale per l’arresto, da sei mesi a un anno, e per la sospensione della patente, da uno a due anni. Ma non solo, con questa infrazione le autorità confischeranno il veicolo e ci decurteranno 10 punti dal saldo patente. Ulteriore sanzione: se il veicolo che guidiamo non è di nostra proprietà allora la sospensione viene raddoppiata. Per quanto riguarda le norme sul consumo di stupefacenti: le forze dell’ordine potranno obbligare un guidatore a fare un test antidroga, anche salivare. Questa è una delle novità del nuovo codice della strada. A guidare la normativa è la linea guida della «tolleranza zero»: per le autorità basterà riscontrare la positività al test. E questo basterà per far scattare le sanzioni. Quindi niente soglie di tolleranza, se si è positivi si è puniti.
L’alcolock – L’alcolock è un dispositivo che analizza il tasso alcolico del conducente. Se questo supera una certa soglia allora non si potrà accendere l’auto. Il guidatore dovrà infatti soffiare nell’alcolck prima di partire. L’apparecchio dovrà essere montato sul veicolo se si è condannati in via definitiva per aver guidato con un tasso sopra 0,8 grammi. Il dispositivo dovrà essere usato per due anni se si è colpevoli di aver guidato con un tasso fra 0,8 e 1,5 g/l. Almeno un anno in più se le autorità ci hanno trovato con un tasso superiore agli 1,5 g/l. Ovviamente la spesa di installazione dell’alcolock dovrà avvenire a spese proprie in officine autorizzate. Per l’alcolock manca tuttavia un decreto attuativo affinché possa essere considerato ufficialmente in vigore.
Cellulari alla guida: multe inasprite – Non solo multe aumentate. Il nuovo codice della strada punta a debellare l’uso del cellulare mentre si è alla guida con sanzioni via via più dure. Innanzitutto, se si verrà colti bisognerà pagare da 250 a mille euro. La sospensione della patente potrà essere di 15 giorni fino a due mesi. I recidivi vedranno aumentare le sanzioni pecuniarie: le multe andranno da 350 euro a 1.400. E poi ci sarà anche la sottrazione di 5 punti dal saldo patente. Chi verrà colto entro due anni dopo la prima sanzione andrà incontro alla sospensione del permesso di guida da uno a tre mesi. Ma chi ha meno di 20 punti potrà veder inasprita la sospensione fino a 120 giorni.
Le zone di attestamento per i ciclisti – Il nuovo codice della strada descrive la cosiddetta “zona di attestamento” per i ciclisti. In sostanza, è l’area dove i ciclisti potranno collocarsi in attesa del “verde” dei semafori cittadini. Lo spazio, infatti, si troverà davanti la linea d’arresto delle auto in modo da ridurre i rischi di eventuali impatti. La “zona di attestamento” verrà disegnata solo su strade cittadine a una sola corsia per senso di marcia e se c’è una pista ciclabile.
Gli spostamenti dei ciclisti – Per chi è in bicicletta sarà vietato circolare sulle corsie di bus e tram o contromano. Inoltre, se la strada lo permette, i veicoli a motore dovranno rispettare una distanza minima laterale dalle biciclette di almeno 1,5 metri quando sono in fase di sorpasso.
Il casco e tutti gli accessori che il monopattino dovrà avere – Clacson, luci anteriori e posteriori, un motore elettrico che non superi la soglia di 500 W, catadiottri rossi sul retro e di stop posteriore, frecce, doppio sistema frenante sulle due ruote, marcatura CE e regolatore di velocità. Ecco tutto quello che un monopattino elettrico dovrà avere affinché risulti omologato. In più, chi è alla guida dovrà indossare il casco. Non c’è alcun limite di età. Se trovati senza scatterà la multa da 50 a 250 euro. Infine, potranno anche servire la targa e l’assicurazione.
Gli autovelox – Il nuovo codice della strada prova a limitare l’installazione di autovelox, vista da molti come una strategia dei comuni per fare cassa. I sistemi di rilevamento della velocità potranno essere impiegati solo in specifici casi che dipenderanno dal limite di velocità e dalle strade dove si troveranno:
  • se il limite non è inferiore a 50 km/h sulle strade urbane di scorrimento o quelle a due carreggiate separate da spartitraffico e in cui ogni carreggiata ha almeno due corsie per senso di marcia;
  • se il limite è di 50 km/h sulle urbane di quartiere e urbane locali;
  • se il limite è di 30 km/h sulle urbane ciclabili;
  • se il limite è non inferiore a 30 km/h sugli itinerari ciclopedonali.

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