Covid-19, nuove scadenze per patenti, fogli rosa e licenze professionali

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Il 13 Agosto la Motorizzazione ha ufficializzato le date di scadenza per patenti, fogli rosa e licenze professionali, sulla base delle disposizioni europee ed italiane inerenti all’emergenza Covid. I dettagli sul Sole24ore. Le patenti in scadenza restano valide per 7 mesi o fino al 31 dicembre 2020, mentre per i fogli rosa c’è una proroga fino al 13 gennaio 2021. La differenza tra chi può fruire di una proroga e chi invece non può, dipende dalla scadenza originaria del documento:  chi aveva una scadenza precedente al 31 gennaio 2020 non è soggetto ad alcuna proroga. In Italia le patenti in scadenza dal 31 gennaio al 30 dicembre 2020 sono valide fino al 31 dicembre, mentre all’estero vale il Regolamento Ue 2020/698, secondo cui le patenti con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 scadono sette mesi dopo il termine riportato sul documento.

Per quanto riguarda i fogli rosa, se i sei mesi in cui è possibile sostenere l’esame di guida scadono fra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, l’esame si può sostenere entro il 13 gennaio 2021. Riguardo la validità trimestrale o semestrale del certificato medico allegato alla richiesta della patente, i certificati che scadevano fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, stessa regola per la validità dei permessi provvisori di guida.

Riguardo alle carte di qualificazione del conducente (Cqc):

– in tutto il territorio dell’Ue, Italia compresa, la validità delle Cqc rilasciate da un altro Paese Ue con scadenza fra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 è prorogata di 7 mesi;

– le Cqc rilasciate in Italia, se di scadenza compresa fra il 1° febbraio e il 29 marzo 2020, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020; sul territorio degli altri Paesi dell’Ue, fruiscono della proroga di validità di 7 mesi;

– le Cqc con scadenza compresa fra il 30 marzo e il 31 agosto 2020 hanno la proroga di 7 mesi sia nella Ue sia sul territorio nazionale.
I certificati di abilitazione professionale (Cap) in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 mantengono la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Gli attestati concessi ai guidatori che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate scaduti fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 sono validi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, così come gli attestati per i conducenti che hanno compiuto 60 anni per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, scaduti fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
Foto da Pixabay

 

 

 

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